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Agenzia Entrate: ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi

Provvedimento concernente l’effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Effettuazione delle ritenute sui pagamenti eseguiti mediante pignoramenti presso terzi

In caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzo, quest’ultimo (di seguito terzo erogatore), ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, opera, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal creditore pignoratizio. Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, nell’articolo 11, commi 5, 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell’articolo 33, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

2. Adempimenti del terzo erogatore

A fronte dei pagamenti effettuati, il terzo erogatore è tenuto ai seguenti adempimenti:

a) versare la ritenuta operata ai sensi dell’articolo 1 utilizzando l’apposito codice tributo;

b) comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate;

c) certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

d) indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al

debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute effettuate.

L’adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute.

3. Adempimenti del creditore pignoratizio

Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

4. Adempimenti del debitore

Il debitore tenuto alla presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve indicare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito.

Il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, di cui agli articoli 23, 24 e 29, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore.

5. Decorrenza

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Motivazioni

L’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che “Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nonché l’articolo 11, commi 5, 6, e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono

intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte”.

L’articolo 15, comma 2, del DL 1 luglio del 2009, n. 78 ha integrato la suddetta disposizione aggiungendovi, infine, il seguente periodo: “In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla disposizione riportata.

In particolare, il presente provvedimento, nello spirito della norma che prevede in capo al terzo erogatore la effettuazione di una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20%, pone la tassazione definitiva delle somme in capo al creditore pignoratizio, anche nel caso in cui le somme erogate configurano redditi soggetti a tassazione separata, redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Gli uffici finanziari procederanno a riliquidare l’imposta, ove previsto.

Il presente provvedimento, al fine di consentire le operazioni di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, prevede a carico dei soggetti interessati determinati adempimenti di certificazione, comunicazione e dichiarazione.

In particolare, il terzo erogatore deve rilasciare apposita certificazione al creditore pignoratizio e comunicare al debitore l’effettuazione del pagamento e l’ammontare delle ritenute operate; deve, inoltre, indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati.

Il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Il debitore, infine, se tenuto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, deve indicare in tale dichiarazione i dati relativi al creditore e al rapporto che ha dato origine al debito. Tenuto conto che la tassazione definitiva è operata dal creditore pignoratizio, anche nell’ipotesi in cui le somme oggetto del debito abbiano natura di reddito di lavoro dipendente o assimilato, il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.

I predetti adempimenti devono essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico – formale, di attuazione e transitorie relative al Testo Unico delle Imposte sui Redditi;

Legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale;

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria per il 1998);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto Legge 1 luglio del 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Provvedimento concernente l’effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Effettuazione delle ritenute sui pagamenti eseguiti mediante pignoramenti presso terzi

In caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzo, quest’ultimo (di seguito terzo erogatore), ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, opera, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal creditore pignoratizio. Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, nell’articolo 11, commi 5, 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell’articolo 33, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

2. Adempimenti del terzo erogatore

A fronte dei pagamenti effettuati, il terzo erogatore è tenuto ai seguenti adempimenti:

a) versare la ritenuta operata ai sensi dell’articolo 1 utilizzando l’apposito codice tributo;

b) comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate;

c) certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

d) indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al

debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute effettuate.

L’adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute.

3. Adempimenti del creditore pignoratizio

Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

4. Adempimenti del debitore

Il debitore tenuto alla presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve indicare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito.

Il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, di cui agli articoli 23, 24 e 29, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore.

5. Decorrenza

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Motivazioni

L’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che “Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nonché l’articolo 11, commi 5, 6, e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono

intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte”.

L’articolo 15, comma 2, del DL 1 luglio del 2009, n. 78 ha integrato la suddetta disposizione aggiungendovi, infine, il seguente periodo: “In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla disposizione riportata.

In particolare, il presente provvedimento, nello spirito della norma che prevede in capo al terzo erogatore la effettuazione di una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20%, pone la tassazione definitiva delle somme in capo al creditore pignoratizio, anche nel caso in cui le somme erogate configurano redditi soggetti a tassazione separata, redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Gli uffici finanziari procederanno a riliquidare l’imposta, ove previsto.

Il presente provvedimento, al fine di consentire le operazioni di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, prevede a carico dei soggetti interessati determinati adempimenti di certificazione, comunicazione e dichiarazione.

In particolare, il terzo erogatore deve rilasciare apposita certificazione al creditore pignoratizio e comunicare al debitore l’effettuazione del pagamento e l’ammontare delle ritenute operate; deve, inoltre, indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati.

Il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Il debitore, infine, se tenuto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, deve indicare in tale dichiarazione i dati relativi al creditore e al rapporto che ha dato origine al debito. Tenuto conto che la tassazione definitiva è operata dal creditore pignoratizio, anche nell’ipotesi in cui le somme oggetto del debito abbiano natura di reddito di lavoro dipendente o assimilato, il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.

I predetti adempimenti devono essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico – formale, di attuazione e transitorie relative al Testo Unico delle Imposte sui Redditi;

Legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale;

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria per il 1998);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto Legge 1 luglio del 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.