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Agevolazione Tremonti ambientale: bilancio sull’applicazione dell’articolo 36, L. 157/2019

Tremonti ambientale
Tremonti ambientale

Abstract

Il 30 giugno 2020 sono scaduti i termini disposti dall’articolo 36, D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019, per definire le liti fiscali relative alla cumulabilità tra Tremonti ambientale e “Conti Energia”. Dal mio osservatorio professionale non mi pare che la misura abbia sortito gli effetti desiderati. L’impopolarità della norma è dovuta sia alla sua lacunosità, sia alla mancanza di provvedimenti attuativi e di chiarimenti ministeriali, ma, soprattutto, alla convinzione che sia infondata.

 

Indice:

1. L’articolo 36 D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019

2. Ragioni dell’insuccesso della definizione delle liti sulla cumulabilità tra Tremonti ambientale e tariffe incentivanti

3. Ragioni normative dell’insuccesso dell’articolo 36 della L. 157/2019

 

1. L’articolo 36 D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019

L’articolo 36, D.L. 124/2019 dava la facoltà ai contribuenti di definire le liti fiscali relative al cumulo della Tremonti ambientale con le tariffe incentivanti del Terzo e Quarto “Conto Energia”.

La definizione presupponeva la scelta del contribuente di mantenere le sole tariffe incentivanti, ottenute dal Ministero dello Sviluppo economico ed erogate tramite il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), rinunciando alla detassazione Tremonti.

Le tariffe incentivanti sono normalmente più remunerative della Tremonti ambientale, che si realizza con una riduzione dell’IRES dovuta sul reddito d’impresa conseguito nel periodo d’imposta in cui è stato consegnato l’impianto fotovoltaico.

Per porre fine al contenzioso il contribuente doveva sostanzialmente riversare il risparmio fiscale ottenuto dalla Tremonti ambientale e presentare apposita domanda, in base al Modello approvato con Decreto ministeriale.

Le imprese che, invece, non intendevano fruire dell’opportunità offerta dall’articolo 36, D.L. 124/2019, mantenendo sia la tariffa incentivante del III o IV “Conto Energia” sia la Tremonti ambientale, sono esposte alla decurtazione della tariffa incentivante.

 

2. Ragioni dell’insuccesso della definizione delle liti sulla cumulabilità tra Tremonti ambientale e tariffe incentivanti

L’articolo 36 della norma in commento condivide la medesima sorte della misura che l’ha preceduta, all’interno del precedente e più ampio sistema normativo di “condono fiscale”: l’articolo 6, D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018.

Infatti, anche nella vigenza di quest’ultimo provvedimento, non furono molte le imprese che optarono per definire le liti relative alla Tremonti ambientale (categoria a cui appartengono: quelle relative al calcolo dell’agevolazione fiscale, quelle relative alla dichiarazione integrativa a favore del contribuente, oltre a quelle sulla cumulabilità tra Tremonti ambientale e Tariffe incentivanti del III e IV Conto Energia).

Occorre evidenziare una differenza: il sistema normativo sul condono fiscale del 2018 aveva preso spunto dai precedenti condoni ed aveva una sua razionalità, pur con i limiti dovuti a calcoli non sempre facili.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso una corposa circolare (la n. 6/E, datata primo Aprile 2019) in cui aveva affrontato, al paragrafo 5.3., anche il tema della rettifica delle perdite fiscali.

In esso aveva chiarito, confermando le circolari n. 17/E/ 2003, n. 48/E/ 2011e n. 22/E/ 2017, che il contribuente poteva definire la lite, ma non affrancare la perdita oppure definire la lite e affrancare la perdita.

Nella prima ipotesi, la definizione  non  comportava  l’utilizzabilità  delle  perdite oggetto di rettifica.

Nella seconda, la  definizione della lite comportava l’utilizzabilità delle perdite  oggetto  di  rettifica.

La definizione della lite introdotta dall’articolo 36 della L. 157 del 2019 ha un meccanismo applicativo del tutto diverso e, in astratto, si potrebbe ritenere che, riversando l’IRES risparmiata con la Tremonti ambientale, le perdite fiscali vengano azzerate.

L’impopolarità di questa norma ha dimostrato che la teoria vale poco per le imprese quando si devono riversare importi elevati ed in unica soluzione (altra zavorra che ha affossato l’applicazione dell’articolo 36 in commento).

A differenza delle precedenti norme di condono, l’articolo 36 della L. 157/2019 è norma eccentrica, estremamente scarna e priva di chiarimenti ministeriali.

Questi difetti sono dovuti alla genesi della norma: cercare di chiudere le liti fiscali in cui l’Agenzia delle Entrate e le imprese dibattono, in tutto o in parte, sulla cumulabilità delle tariffe incentivanti con le tariffe incentivanti del III e IV “Conto Energia”.

Per far comprendere quale sia la difficoltà in cui l’articolo 36 della L. 157/2019 ha posto le imprese è necessaria una digressione sulle perdite fiscali e sulla loro modalità di utilizzo a scomputo dell’IRES,

La Tremonti ambientale è una detassazione IRES: è una minore IRES che deve versare l’impresa che abbia installato un impianto fotovoltaico.

Dal punto di vista dichiarativo, l’importo dell’investimento nell’impianto fotovoltaico, che viene determinato secondo precise regole, a cui eventualmente riserverò un apposito articolo, va dichiarato come variazione in diminuzione del reddito d’impresa.

Se l’impresa invece che conseguire un reddito, ha conseguito una perdita fiscale per effetto della Tremonti ambientale oppure se quest’ultima aggrava la perdita fiscale, si ha diritto al riporto della perdita nei periodi d’imposta successivi.

Il riporto della perdita è funzionale al suo utilizzo a riduzione dell’IRES che sia a debito nel periodo d’imposta successivo.

Faccio un esempio.

Periodo d’imposta X

Periodo d’imposta X+1

Quadro RN del Modello UNICO SC 2013

Quadro RN del Modello UNICO SC 2014

Perdita fiscale € 50.000

Rigo RN 1 Reddito € 800.000

Quadro RS del Modello UNICO SC 2013

 

Rigo RN 4 Perdite scomputabili € 50.000

Perdita riportabile al periodo d’imposta

 successivo € 50.000

Rigo RN 6 Reddito complessivo € 750.000

Questa esemplificazione rende evidente che la contestazione sul periodo d’imposta X provoca un “effetto domino” sui periodi d’imposta successivi.

È, dunque, intuitivo che, se si definisce la lite fiscale relativa al periodo d’imposta X, occorre configurare una soluzione che elimini la controversia anche per il periodo d’imposta X + 1 e successivi.

Come spiegato sopra, l’articolo 36 L. 157/2019 presenta questa enorme lacuna, che non è stata colmata in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate ed è stata una delle cause, a mio avviso, del fallimento della norma.

 

3. Ragioni normative dell’insuccesso dell’articolo 36 della L. 157/2019

Oltre alle ragioni dovute alla dubbiosa applicazione della norma, vi sono delle ragioni normative, ben più profonde.

La contestazione sulla cumulabilità è un assurdo tutto italiano, in cui una norma avente valore di legge (il D.Lgs. 28/2011) che riconosce, in via interpretativa, la cumulabilità delle tariffe incentivanti di tutti i “Conti Energia” è meno importante di una News del Gestore dei Servizi elettrici.

Perciò, per salvare questa News che, nell’Agosto 2017 ha “disposto” la non cumulabilità delle due misure agevolative, si è detonato l’ordigno del contenzioso fiscale e di quello amministrativo, che ancora oggi occupano e preoccupano le imprese che hanno effettuato investimenti ambientali e che, del tutto legittimamente, hanno fruito sia delle tariffe incentivanti che della detassazione Tremonti ambientale.

Sia le imprese che l’Agenzia delle Entrate non sono convinte della validità della news, ossia che un atto che non appartiene a nessun rango di fonte giuridica, diramato, per giunta, da un soggetto privato, sia in grado di inficiare un Decreto legislativo.

A mio avviso, è questa la ragione per cui la norma è passata in sordina: non vi è una riga di chiarimento ministeriale, né un articolo sulle riviste specializzate, solo dei pezzi pubblicati dal Sole 24 ore che si contano sulle dita di una mano.

Qui non c’è spazio sufficiente per esaminare gli aspetti giuridici della cumulabilità, a cui dedicherò il prossimo articolo.

Approfittando dello spazio redazionale rimasto, pongo in luce un altro aspetto giuridico che ha contribuito all’insuccesso dell’articolo 36: l’infondatezza della decurtazione della tariffa incentivante.

Nell’ottica dell’estensore della norma essa avrebbe dovuto costituire un deterrente per invogliare alla definizione delle liti e, invece, ha mostrato la sua inadeguatezza.

Infatti, le decurtazioni della tariffa incentivante non sono delle “sanzioni” per le imprese che decidono di proseguire le liti, ma sono applicate in presenza di specifici presupposti, che sono ultronei rispetto alla decisione di non definire la lite.

Le decurtazioni dal 10 al 50% della tariffa incentivante sono applicate in caso di violazioni riscontrate nel corso di controlli che rilevino violazioni nella documentazione relativa all'impianto,

la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione  alla  rete elettrica.

Perciò, invece che essere dissuasive, sono foriere di ulteriore contenzioso davanti al Giudice amministrativo per violazione di legge ed eccesso di potere.