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Ancora in materia di alternanza politica e nomina dei rappresentanti negli enti partecipati: lo spoil system

Un recente articolo apparso su questa rivista ("Il sistema di nomina dei rappresentanti negli enti partecipati: considerazioni sull’istituto dello spoil system" a cura del dott. Michele Nico) dava atto del recente orientamento adottato dai giudici di Palazzo Spada in merito ai rapporti tra P.A. ed enti partecipati.

In particolare, in tale commento si evidenziava una pronuncia giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sezione V, n.4786 del 28.06.2004) secondo cui il cambio della coalizione di governo di un Comune o di una Provincia sarebbe una motivazione di per sé sufficiente per consentire al sindaco, o al presidente della Provincia, di sostituire i rappresentanti negli enti "paralleli".

In pratica, secondo il Consiglio di Stato, la vigente normativa consente a chi vince le elezioni di cambiare i rappresentanti "sgraditi" e mettere i propri uomini alla guida degli enti partecipati.

Tale affermazione risulta rafforzata alla luce della recentissima sentenza n.178 della medesima sezione del Consiglio di Stato, depositata il 28 gennaio 2005, secondo cui "le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente, di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l’ha designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico".

Tale, infatti, sarebbe la regola imposta dall’articolo 50, comma 8 del Decreto Legislativo 08.08.2000, n.267 in base alla quale "sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni".

Sintetizzando, nel caso specifico la controversia vedeva contrapporsi la Regione Puglia ed il Comune di San Nicandro Garganico e l’oggetto del contendere era rappresentato dalla nomina dei componenti del Consiglio d’Ammnistrazione di una IPAB.

La Regione aveva proceduto alla nomina di alcuni componenti di tale organo sulla base della pregressa indicazione del Sindaco di San Nicandro. Tuttavia, nel lasso di tempo tra tale indicazione e l’effettiva nomina dei componenti, il Sindaco di San Nicandro, dopo un periodo di commissariamento dell’ente, era cambiato e, pertanto, quell’indicazione non era più riferibile al soggetto ed alla coalizione politica al governo del Comune al momento della nomina del Consiglio d’Amministrazione.

Pertanto, i giudici hanno dato ragione al neo Sindaco che chiedeva di poter insediare soggetti di propria fiducia al posto di quelli indicati dal suo predecessore.

A ben vedere la pretesa del neo Sindaco appare anche a noi legittima, così come il ragionamento dei giudici non fa una piega.

In effetti, nel sistema attuale, dopo l’introduzione dell’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, vige la regola per cui chi vince le elezioni si assume la responsabilità del governo della cosa pubblica e, quindi, risponde (o dovrebbe rispondere) di fronte agli elettori dei risultati che ha conseguito in tal senso.

Apparirebbe indubbiamente in contrasto con questo principio la permanenza, alla guida degli enti partecipati, di soggetti espressione di precedenti coalizioni politiche, magari addirittura di opposta colorazione ed orientamento politico. Ciò accadrebbe, è ovvio, quando la durata del mandato degli organismi gestori degli enti partecipati non coincida con la durata del mandato amministrativo dell’organo di governo dell’ente locale.

A conferma della regola di cui al citato articolo 50, 8° comma, i giudici di Palazzo Spada citano la disciplina vigente in tema di segretari comunali e provinciali, nominati (o confermati) fiduciariamente dal Sindaco e dal Presidente della Provincia all’atto dell’insediamento di questi ultimi e non più, come un tempo, inviati dal Ministero dell’Interno a prestare servizio presso l’ente locale.

Tuttavia, la sentenza in questione non sembra aggiungere nulla, rispetto al passato, in ordine al problema dei criteri di scelta dei rappresentanti in seno agli enti partecipati, vero punctum dolens dell’attuale sistema di spoil system a livello locale.

Lo stesso Consiglio di Stato deve prendere atto che "il fenomeno, molto chiaramente illustrato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nel parere n. 290 del 2 maggio 2001 (sia pure in rapporto ad una differente base normativa) è reso ancor più evidente da casi in cui (come nella specie) la norma interna dell’Ente di destinazione richiede che, dei rappresentanti dell’Ente locale, uno costituisca espressione della minoranza consiliare, con ciò oscurando totalmente il requisito della capacità tecnica del designato, ed esaltando, al contrario quello della appartenenza politica ovvero della fiducia riposta in lui da una certa formazione politica, che non può non essere riguardata che con carattere di attualità, in rapporto alla composizione politica del Consiglio in carica".

Questa sembra essere la situazione a livello locale.

Si pensi, invece, che a livello di spoil system "centrale" vanno, al contempo, registrate pronunce (TAR Lazio, Sezione II Ter, 8 aprile 2003 n. 3276), sia pur fondate su diversa base normativa, di taglio assolutamente diverso e nel senso dell’illegittimità del provvedimento che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 15 luglio 2002 n. 145, dispone la revoca di un commissario straordinario di un Ente pubblico, il quale non rechi un’adeguata motivazione in ordine all’accertamento della inidoneità tecnica del soggetto a garantire, nel rispetto dei principi della imparzialità e del buon andamento, continuità all’azione amministrativa, pure in occasione del cambiamento del programma e degli obiettivi che sono da raggiungere come impegno politico del nuovo Governo.

Quindi lo spoil system locale sembra più "aggressivo" di quello centrale.

In conclusione, sulla base di queste premesse ci sentiamo di accomunarci all’opinione di chi (Il sistema di nomina dei rappresentanti negli enti partecipati cit., su questa rivista telematica di dicembre 2004), ci pare di capire, ritiene che le scelte e, soprattutto, le nomine politiche andrebbero coniugate con valutazioni più pregnanti in tema di professionalità e competenza tecnica dei soggetti designati.

Purtroppo, nella realtà è innegabile l’attuale preponderanza delle segreterie di partito, svincolata da valutazioni di merito che non sia quello esclusivamente elettorale, sulla nomina dei soggetti che andranno a gestire servizi essenziali per la vita quotidiana dei cittadini, quali sanità, trasporti locali, edilizia residenziale pubblica, raccolta e smaltimento rifiuti, erogazione dell’energia, ecc..

Lo spoil system andrebbe maggiormente ricondotto a criterio di responsabilità politica frutto di scelte amministrative effettuate, comunque, nell’interesse degli amministrati. Un recente articolo apparso su questa rivista ("Il sistema di nomina dei rappresentanti negli enti partecipati: considerazioni sull’istituto dello spoil system" a cura del dott. Michele Nico) dava atto del recente orientamento adottato dai giudici di Palazzo Spada in merito ai rapporti tra P.A. ed enti partecipati.

In particolare, in tale commento si evidenziava una pronuncia giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sezione V, n.4786 del 28.06.2004) secondo cui il cambio della coalizione di governo di un Comune o di una Provincia sarebbe una motivazione di per sé sufficiente per consentire al sindaco, o al presidente della Provincia, di sostituire i rappresentanti negli enti "paralleli".

In pratica, secondo il Consiglio di Stato, la vigente normativa consente a chi vince le elezioni di cambiare i rappresentanti "sgraditi" e mettere i propri uomini alla guida degli enti partecipati.

Tale affermazione risulta rafforzata alla luce della recentissima sentenza n.178 della medesima sezione del Consiglio di Stato, depositata il 28 gennaio 2005, secondo cui "le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente, di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l’ha designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico".

Tale, infatti, sarebbe la regola imposta dall’articolo 50, comma 8 del Decreto Legislativo 08.08.2000, n.267 in base alla quale "sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni".

Sintetizzando, nel caso specifico la controversia vedeva contrapporsi la Regione Puglia ed il Comune di San Nicandro Garganico e l’oggetto del contendere era rappresentato dalla nomina dei componenti del Consiglio d’Ammnistrazione di una IPAB.

La Regione aveva proceduto alla nomina di alcuni componenti di tale organo sulla base della pregressa indicazione del Sindaco di San Nicandro. Tuttavia, nel lasso di tempo tra tale indicazione e l’effettiva nomina dei componenti, il Sindaco di San Nicandro, dopo un periodo di commissariamento dell’ente, era cambiato e, pertanto, quell’indicazione non era più riferibile al soggetto ed alla coalizione politica al governo del Comune al momento della nomina del Consiglio d’Amministrazione.

Pertanto, i giudici hanno dato ragione al neo Sindaco che chiedeva di poter insediare soggetti di propria fiducia al posto di quelli indicati dal suo predecessore.

A ben vedere la pretesa del neo Sindaco appare anche a noi legittima, così come il ragionamento dei giudici non fa una piega.

In effetti, nel sistema attuale, dopo l’introduzione dell’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, vige la regola per cui chi vince le elezioni si assume la responsabilità del governo della cosa pubblica e, quindi, risponde (o dovrebbe rispondere) di fronte agli elettori dei risultati che ha conseguito in tal senso.

Apparirebbe indubbiamente in contrasto con questo principio la permanenza, alla guida degli enti partecipati, di soggetti espressione di precedenti coalizioni politiche, magari addirittura di opposta colorazione ed orientamento politico. Ciò accadrebbe, è ovvio, quando la durata del mandato degli organismi gestori degli enti partecipati non coincida con la durata del mandato amministrativo dell’organo di governo dell’ente locale.

A conferma della regola di cui al citato articolo 50, 8° comma, i giudici di Palazzo Spada citano la disciplina vigente in tema di segretari comunali e provinciali, nominati (o confermati) fiduciariamente dal Sindaco e dal Presidente della Provincia all’atto dell’insediamento di questi ultimi e non più, come un tempo, inviati dal Ministero dell’Interno a prestare servizio presso l’ente locale.

Tuttavia, la sentenza in questione non sembra aggiungere nulla, rispetto al passato, in ordine al problema dei criteri di scelta dei rappresentanti in seno agli enti partecipati, vero punctum dolens dell’attuale sistema di spoil system a livello locale.

Lo stesso Consiglio di Stato deve prendere atto che "il fenomeno, molto chiaramente illustrato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nel parere n. 290 del 2 maggio 2001 (sia pure in rapporto ad una differente base normativa) è reso ancor più evidente da casi in cui (come nella specie) la norma interna dell’Ente di destinazione richiede che, dei rappresentanti dell’Ente locale, uno costituisca espressione della minoranza consiliare, con ciò oscurando totalmente il requisito della capacità tecnica del designato, ed esaltando, al contrario quello della appartenenza politica ovvero della fiducia riposta in lui da una certa formazione politica, che non può non essere riguardata che con carattere di attualità, in rapporto alla composizione politica del Consiglio in carica".

Questa sembra essere la situazione a livello locale.

Si pensi, invece, che a livello di spoil system "centrale" vanno, al contempo, registrate pronunce (TAR Lazio, Sezione II Ter, 8 aprile 2003 n. 3276), sia pur fondate su diversa base normativa, di taglio assolutamente diverso e nel senso dell’illegittimità del provvedimento che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 15 luglio 2002 n. 145, dispone la revoca di un commissario straordinario di un Ente pubblico, il quale non rechi un’adeguata motivazione in ordine all’accertamento della inidoneità tecnica del soggetto a garantire, nel rispetto dei principi della imparzialità e del buon andamento, continuità all’azione amministrativa, pure in occasione del cambiamento del programma e degli obiettivi che sono da raggiungere come impegno politico del nuovo Governo.

Quindi lo spoil system locale sembra più "aggressivo" di quello centrale.

In conclusione, sulla base di queste premesse ci sentiamo di accomunarci all’opinione di chi (Il sistema di nomina dei rappresentanti negli enti partecipati cit., su questa rivista telematica di dicembre 2004), ci pare di capire, ritiene che le scelte e, soprattutto, le nomine politiche andrebbero coniugate con valutazioni più pregnanti in tema di professionalità e competenza tecnica dei soggetti designati.

Purtroppo, nella realtà è innegabile l’attuale preponderanza delle segreterie di partito, svincolata da valutazioni di merito che non sia quello esclusivamente elettorale, sulla nomina dei soggetti che andranno a gestire servizi essenziali per la vita quotidiana dei cittadini, quali sanità, trasporti locali, edilizia residenziale pubblica, raccolta e smaltimento rifiuti, erogazione dell’energia, ecc..

Lo spoil system andrebbe maggiormente ricondotto a criterio di responsabilità politica frutto di scelte amministrative effettuate, comunque, nell’interesse degli amministrati.