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Appunti per un Diritto Tributario Telematico o di internet

Uno dei fenomeni sociali che meglio sintetizza la nuova realtà sociale denominata con il termine di “globalizzazione [1]”, è certamente l’avvento d’internet che ha radicalmente trasformato sia i costumi sociali sia (anche se da noi solo negli ultimi 10 anni ne abbiamo percepito le enormi potenzialità) l’economia.

Questo, generalmente, è confuso con il W.E.B. acronimo che stà per Word Wide Web (solitamente tradotto e confuso con “la rete”) che, invece, è solo l’insieme disomogeneo delle risorse d’informazioni (i vari siti web e i loro contenuti o, semplificando i c.d. domini) intrecciati tra loro in una “rete” in cui l’informazione cercata viene “pescata”.

Il Web è strutturato, e in questo è da ricercare il motivo principale della sua estensione, su soli tre [2] meccanismi per rendere queste risorse prontamente disponibili all’insieme degli utenti della rete globale.

Internet [3], strumento di comunicazione nato con lo scopo di facilitare lo scambio d’informazioni tra uomini e, prima ancora, tra i computer e gli uomini, è ormai un’altra realtà esistenziale, il c.d. cyberspazio [4] che sostituendosi alla realtà fisica, allo spazio tangibile in cui tutta la nostra cultura fino ad oggi si è creata e sviluppata, è esistenza virtuale [5] e per ciò stesso, pur se produttivo d’effetti sostanziali, irreale.

Nella sua evoluzione più recente, il c.d. Web 2.0, s’inizia anche ad intaccare il concetto stesso di società per come fino ad ora conosciuto. Questi nuovi fenomeni e in particolare Second Life [6], sono delle vere e proprie società, ancorché virtuali, con autonomi spazi culturali, d’intrattenimento e con una serie di sviluppi economici – giuridici, direttamente incidenti nel mondo reale.

Le ragioni della sua sorprendente e rapida espansione (che ha fatto definire tale periodo storico come “la rivoluzione d’internet” così come quella “industriale” lo è stata per gli albori dell’industrializzazione mondiale) vanno ricercate sia nella ragione della sua creazione e rapida espansione (velocità e facilità di trasmissione dei dati) sia nella peculiarità del suo utilizzo (libertà e facilità d’accesso, interattività, trasnazionalità e basso costo d’utilizzo).

Questo, considerato che in sostanza è solo uno strumento di trasmissione d’informazioni molto simile al servizio postale, non fa che aumentarne l’alone di “misticismo” che lo circonda.

Le prime tematiche che con l’uso della rete si sono poste all’attenzione dei giuristi, sono state quelle concernenti la difesa della proprietà in tutti i suoi aspetti: diritto di proprietà delle informazioni, proprietà e diritto d’autore, l’uso d’immagini e delle creazioni intellettuali, marchi ecc.. In seguito e, quasi contemporaneamente, per la continua migrazione delle attività di libero scambio finanziario ed economico ed amministrativo attraverso la struttura digitale della rete, si sono presentati problemi attinenti alla protezione dei dati e, quindi, relativi alla certificazione dell’uso che di quei dati è fatto, nonché della quantificazione monetaria di tale uso. Con la migrazione, in costante ed esponenziale aumento, delle attività economiche sulla rete sono sorti, infine, problemi direttamente collegati alla potestà impositiva statale.

Il caso del metamondo di Second Life è emblematico. Da struttura sociale virtuale senza la presenza di normative d’alcun genere e in cui la creazione delle varie organizzazioni e ordinamenti sociali sono funzionali al gioco, si sta evolvendo verso qualcosa di diverso, d’ibrido. L’interessamento al bacino d’utenti (tutti potenziali consumatori) che ad oggi sfiora i sei milioni, da parte delle grandi multinazionali, ha indotto imprese commerciali sempre più numerose e le più varie, a pensarla ed utilizzarla non solo come semplice vetrina delle proprie attività, ma come vera e propria opportunità di incrementare il proprio business. In Second Life, infatti, lo sviluppo è verso una sempre e maggiore duplicazione e interdipendenza tra mondo virtuale e modo reale; cosa, questa, fino ad oggi immaginata solo dagli scrittori di fantascienza. Come nel mondo reale, ogni acquisto di un bene o di un servizio, in Second Life, prevede il pagamento virtuale con una moneta anch’essa virtuale (il c.d. Dollars Linden) a scimmiottare la vita reale. Sennonché oggi, forse anche per la presenza di servizi e beni sempre più complessi (come nel caso d’aziende come la Telecom che in S.L. fornisce un sistema di comunicare comprendente un telefonino virtuale) si sono create strutture (come la Banca d’Italia SL, o intermediari già operanti nella vita reale per gli scambi di beni come Ebay o per i pagamenti come PayPal) per consentire lo scambio nel mondo reale dei Linden Dollars con beni e moneta reali.

La nascita di una tale complessità e, soprattutto, dell’interrelazione tra il virtuale ed il reale, sta inducendo tutti gli operatori interessati ad interrogarsi e a valutare la necessità di regole e norme.

Il compito che ci si accinge a fare con questo breve lavoro, pensato sotto forma di brevi saggi con cui analizzare i vari fenomeni, è capire come sono (e dovranno essere) tassate queste nuove forme (di circolazione e creazione) di ricchezza. Trovare, in altre parole, nuove soluzioni, a partire dallo stato dell’arte, per “traghettare” il potere impositivo degli stati (mantenendone e preservandone, nello stesso tempo, le fonti di reddito) da un sistema economico-legislativo pensato e strutturato su un’economia basata sulla circolazione di beni e moneta tangibili, in un nuovo mondo in cui la nuova economia è fondata sulle informazioni [7] o, a dirla per metafora, quando l’economia dell’atomo si trasforma in quella [8] dei bit?

Diversi sono i problemi a cui trovare soluzioni; primo tra tutti se e come tassare i servizi d’accesso ad internet, per la difficoltà di determinare, in quei servizi, un valore aggiunto da sottoporre a tassazione e anche perché, i servizi forniti dagli internet società, nulla hanno a che vedere con quelli distribuiti dalle società di servizi delle telecomunicazioni.

Internet, come appresso sarà chiarito, per quanto utilizza la struttura delle telecomunicazioni di uno stato (o meglio di più stati), non comporta telecomunicazioni in senso stretto [9].

In sintesi, si tenterà di fornire indicazioni su ciò che avviene attraverso la rete e, proprio perchè foriero di creare ricchezza, se è necessario tassarlo secondo la prospettiva del legislatore dell’era pre-internet o se è arrivato il tempo di pensare ad un nuovo sistema di tassazione il cui impianto teorico normativo dovrà inquadrasi in una nuova branca del diritto tributario, il c.d. diritto tributario telematico [10].

Fino ad oggi, tutte le legislazioni nazionali (non solo dal punto di vista del Diritto Tributario) hanno affrontato il fenomeno internet, mutuando una sua prima regolamentazione dalle norme proprie del c.d. commercio a distanza [11] ben presente nelle legislazioni nazionale sin dalla nascita del capitalismo stesso o dall’utilizzo della c.d. lex mercatoria. Si è cercato, nello stesso tempo, in questi tentativi, di coniugare, perché non sempre coincidente, la tutela degli utilizzatori e frequentatori di questa nuova realtà (orami evolutasi da semplice strumento di comunicazione, anche per gli esponenziali sviluppi economici) con la necessità di tassare i vari redditi prodotti (tramite internet e/o dalle singole operazioni che in tale ambiente sono realizzate), scongiurando il pericolo di far morire sul nascere questo nuovo mercato che è subito stato percepito come nuova linfa vitale per quello c.d. tradizionale.

Oltre che individuare una nuova sintassi logica giuridica per l’interpretazione di questi nuovi fenomeni rilevanti giuridicamente, perché ipoteticamente produttrici di reddito e, quindi, tassabili; occorre, affinché si possa parlare di un sistema di norme definibile come Diritto Tributario Telematico, un insieme almeno coordinato di disposizioni che siano in grado di seguire le transazioni commerciali tassabili nel loro inarrestabile viaggio attraverso la rete mondiale creando un sistema di regole sicuro riferimento per il giurista e per l’operatore del diritto in generale.

La soluzione del problema, proprio per la natura stessa d’internet (che presuppone l’impossibilità di imbrigliarlo in confini e barrire nazionali e può rendere del tutto immateriale sia le possibili transazioni sia gli stessi soggetti) ha da subito visto coinvolti, attraverso una regolamentazione indiretta, organismi sovranazionali[12].

Questi tentativi hanno subito chiarito che, allo stato dell’arte, mancando un sistema organico applicabile indifferentemente in tutti gli Ordinamenti Statali, resta in ogni caso necessario l’utilizzo di diverse fonti normative, in chiave ermeneutica, per la comprensione e regolamentazione complessiva dei vari fenomeni di questa nuova realtà denominata internet; con il conseguente problema della risoluzione dei vari conflitti che l’utilizzo di fonti differenti crea come, non ultimo, la risoluzione dei problemi in caso di loro coesistenza.

La riflessione non potrà essere (sia per la natura dello scritto sia per la complessità dell’argomento) né esaustiva né dettagliata. E’ un modesto contributo al tentativo di rispondere alle difficoltà (ancor prima) culturali che il giurista, per essere uno degli interpreti della realtà in cui vive, è chiamato a compiere per capire e, soprattutto, interpretare i nuovi fenomeni sociali. Questo al fine di sussumerli nella norma applicabile o dare qualche indicazione per crearne di nuove sia nel caso di conflitto sia per inquadrarli nell’ordinamento generale e, nello specifico e per quanto di mia competenza, per capirne e valutarne le implicazioni per il Diritto Tributario.

Lavoro immane e di non facile soluzione (per questo quanto scritto deve essere inteso come semplice appunto per future e più complesse riflessioni) per la natura stessa del fenomeno. Basta considerare, per esempio, che l’esistenza stessa di uno Stato è strettamente connaturata (così ci hanno insegnato i costituzionalisti eredi della cultura giuridica greco-romana e fatto pagare le sanguinose guerre dell’ottocento) all’esistenza di uno spazio fisico racchiuso entro confini tangibili cosa, questa, che un fenomeno internet come Second Life mette anche culturalmente in dubbio.

La cultura giuridica di scuola anglosassone [13], da questo punto di vista, è più facilitata nel recepire dalla vita quotidiana elementi da poi sussumere nel mondo giuridico attraverso le c.d. rule of law. Il giurista nostrano [14], figlio della cultura greco-romana (e, soprattutto, per la nostra matrice codicistica più recente, quella francese) deve, altresì, compiere un altro sforzo per rimodellare vecchi istituti alla nuova realtà. Sforzo, che passa prima dall’analisi delle esperienze maturate nel sistema di Common Law e poi, dopo averli filtrati nel nostro sistema codicistico, interpretarli alla luce degli istituti esistenti fino a spingersi (fornendo indicazioni al legislatore) a crearne dei nuovi che meglio consentono, alle nuove realtà giuridiche [15], di integrarsi negli ordinamenti esistenti.

Questo c.d. “mercato globale”, con il non essere più un luogo fisico in cui la domanda e l’offerta (governati dalle leggi nazionali e dalle convenzioni tra Stati) s’incontrano, ma un luogo non luogo (il cyberspazio, per l’appunto) in cui, in un contesto trasnazionale, le transazioni possono avvenire senza che fra l’offerente ed il compratore vi sia mai alcun contatto fisico, ha necessità sia di forme di controllo (altro aspetto in cui si manifesta lo Stato) sia di regole che sono cogenti senza recidere sul nascere questa nuova realtà e, magari, anche incentivanti per il loro utilizzo da parte di chiunque e, nello specifico, per il mercato c.d. tradizionale.

In questo scritto, dalla prospettiva del Diritto Tributario, si analizzerà il problema di come determinare e/o in seguito tassare il reddito prodotto direttamente o indirettamente da internet. Tenendo ben presente che se è pur vero che rappresenta il c.d. futuro nuovo mondo virtuale, fortunatamente è abitato da visitatori che ne utilizzano i suoi frutti, come il denaro, nel mondo in cui viviamo tutti noi e lì, dove c’è produzione di reddito sorge il problema della sua tassazione.

Lo Stato, qualsiasi Stato, non può rinunciarvi ed anzi ha l’obbligo costituzionalmente garantito (e dalle convenzioni internazionali riconosciuto) di tassarlo [16] per assolvere quegli scopi solidaristici su cui fonda la sua stessa esistenza [17], anche perché, pur “virtuali”, le varie transazioni producono i loro effetti nel mondo reale, governato da leggi reali e questo, alla fine dei conti, è il dato che direttamente dovrà interessare al legislatore

Come in seguito si evidenzierà, gran parte delle disposizioni sono contenute in numerose leggi speciali ed in varie norme che trasversalmente attingono a tutte le branche del diritto e, soprattutto, a quello d’Organismi sovranazionali.



[1] Con questo termine s’indica il fenomeno di crescita progressiva delle relazioni e degli scambi di diverso tipo a livello mondiale in diversi ambiti osservato a partire dalla fine del XX secolo. Con questo termine, sebbene ci si riferisca prevalentemente agli aspetti economici delle relazioni fra popoli e grandi aziende, il fenomeno va inquadrato anche nel contesto dei cambiamenti sociali, tecnologici e politici, e delle complesse interazioni su scala mondiale che, soprattutto a partire dagli anni ottanta, in questi ambiti hanno subito una consistente accelerazione.

Fonte http://it.wikipedia.org/wiki/Globalizzazione

[2] Schema di denominazione uniforme per localizzare le risorse sul Web (ad es. gli URL), i Protocolli, per accedere alle risorse denominate sul Web (ad es., HTTP) e l’Ipertesto (o, hyperlink), per una facile navigazione tra le risorse (ad es., HTML) di cui appresso cercheremo di fornire gli elementi minimi di comprensione sul suo funzionamento.

[3] Per l’origine del nome consultare http://it.wikipedia.org/wiki/Internet#L.27origine_del_nome, mentre, per quello che può interessare al lettore di questo scritto, sinteticamente, si può azzardare una prima definizione definendolo come l’insieme dei computer presenti al mondo interconnessi tra loro.

[4] Termine oggi utilizzato per indicare il mondo virtuale d’internet coniato dallo scritto di fantascienza canadese W. Gibson, nel 1982, che per primo lo creò nel suo breve racconto “La notte che bruciammo Chrome “sulla rivista Omnè.

[5] Per come meglio descriveremo nel capitolo successivo.

[6] Uno delle varie realizzazioni del nuovo progetto sorto per far sì che la rete diventi patrimonio e creazione diretta degli stessi utilizzatori e senza alcuna mediazione. In particolare questo fenomeno, nato dal Linden Lab di San Francisco nel 2003 è una rappresentazione, prima nata per gioco ma che continua a prendere vita propria, di un mondo virtuale o metamondo in tre dimensioni in cui, ad oggi, vive già circa sei milioni d’utenti.

[7] Ritornando a Second Life, sono già nate correnti di pensiero che propongono di tassare i guadagni in Linden Dollars.

[8] Secondo la ormai celebre metafora di N. Negroponte.

[9] Per telecomunicazioni si definisce, convenzionalmente, l’insieme di strumenti utili alla trasmissione di segnali a distanza, allo scopo di comunicare.

[10] Intendendo con questo un diritto tributario che rielaborando i principi e le norme concernenti e l’imposizione e la riscossione dei tributi propri di uno stato, li coordina con i rapporti giuridici che vengono a formarsi tra quei soggetti che operando su internet in maniera più o meno prevalente (per la loro attività d’impresa o no) ed utilizzando l’insieme interconnesso d’elaboratori elettronici, sia computer sia mainframe e/o reti di collegamento le più varie (telefoniche o a fibre ottiche ecc), producono reddito.

[11] Uno dei primi tentativi, infatti, lo si trova nel rapporto, datato 1978, del Comité à l’Egard des Consumateurs dell’OCDE.

[12] OCSE, CEE ecc

[13] Vedi in sintesi sua struttura su http://it.wikipedia.org/wiki/Common_law

[14] Vedi, in estrema sintesi, concetto su http://it.wikipedia.org/wiki/Civil_law

[15] Sul meccanismo dell’interpretazione spunti di riflessione interessanti su A. Giuliani ed altri “ L’interpretazione della norma civile” da Giuffré

[16] Osserva W. Maccario in www.filodiritto.com/diritto/pubblico/tributario/tassazioneecommercemaccario.htm come “L’analisi dei profili fiscali d’Internet rende necessario riconsiderare alcuni dei capisaldi del diritto fiscale internazionale, per valutare se e in quale misura siano ancora validi e indicativi alla luce del nuovo scenario tecnologico. in particolare.. il principio della sovranità fiscale, il principio della residenza del contribuente e quello della fonte del reddito.”

[17] Fedele: “ Appunti dalle lezioni di diritto tributario”Giappichelli, Torino, 2003.

Uno dei fenomeni sociali che meglio sintetizza la nuova realtà sociale denominata con il termine di “globalizzazione [1]”, è certamente l’avvento d’internet che ha radicalmente trasformato sia i costumi sociali sia (anche se da noi solo negli ultimi 10 anni ne abbiamo percepito le enormi potenzialità) l’economia.

Questo, generalmente, è confuso con il W.E.B. acronimo che stà per Word Wide Web (solitamente tradotto e confuso con “la rete”) che, invece, è solo l’insieme disomogeneo delle risorse d’informazioni (i vari siti web e i loro contenuti o, semplificando i c.d. domini) intrecciati tra loro in una “rete” in cui l’informazione cercata viene “pescata”.

Il Web è strutturato, e in questo è da ricercare il motivo principale della sua estensione, su soli tre [2] meccanismi per rendere queste risorse prontamente disponibili all’insieme degli utenti della rete globale.

Internet [3], strumento di comunicazione nato con lo scopo di facilitare lo scambio d’informazioni tra uomini e, prima ancora, tra i computer e gli uomini, è ormai un’altra realtà esistenziale, il c.d. cyberspazio [4] che sostituendosi alla realtà fisica, allo spazio tangibile in cui tutta la nostra cultura fino ad oggi si è creata e sviluppata, è esistenza virtuale [5] e per ciò stesso, pur se produttivo d’effetti sostanziali, irreale.

Nella sua evoluzione più recente, il c.d. Web 2.0, s’inizia anche ad intaccare il concetto stesso di società per come fino ad ora conosciuto. Questi nuovi fenomeni e in particolare Second Life [6], sono delle vere e proprie società, ancorché virtuali, con autonomi spazi culturali, d’intrattenimento e con una serie di sviluppi economici – giuridici, direttamente incidenti nel mondo reale.

Le ragioni della sua sorprendente e rapida espansione (che ha fatto definire tale periodo storico come “la rivoluzione d’internet” così come quella “industriale” lo è stata per gli albori dell’industrializzazione mondiale) vanno ricercate sia nella ragione della sua creazione e rapida espansione (velocità e facilità di trasmissione dei dati) sia nella peculiarità del suo utilizzo (libertà e facilità d’accesso, interattività, trasnazionalità e basso costo d’utilizzo).

Questo, considerato che in sostanza è solo uno strumento di trasmissione d’informazioni molto simile al servizio postale, non fa che aumentarne l’alone di “misticismo” che lo circonda.

Le prime tematiche che con l’uso della rete si sono poste all’attenzione dei giuristi, sono state quelle concernenti la difesa della proprietà in tutti i suoi aspetti: diritto di proprietà delle informazioni, proprietà e diritto d’autore, l’uso d’immagini e delle creazioni intellettuali, marchi ecc.. In seguito e, quasi contemporaneamente, per la continua migrazione delle attività di libero scambio finanziario ed economico ed amministrativo attraverso la struttura digitale della rete, si sono presentati problemi attinenti alla protezione dei dati e, quindi, relativi alla certificazione dell’uso che di quei dati è fatto, nonché della quantificazione monetaria di tale uso. Con la migrazione, in costante ed esponenziale aumento, delle attività economiche sulla rete sono sorti, infine, problemi direttamente collegati alla potestà impositiva statale.

Il caso del metamondo di Second Life è emblematico. Da struttura sociale virtuale senza la presenza di normative d’alcun genere e in cui la creazione delle varie organizzazioni e ordinamenti sociali sono funzionali al gioco, si sta evolvendo verso qualcosa di diverso, d’ibrido. L’interessamento al bacino d’utenti (tutti potenziali consumatori) che ad oggi sfiora i sei milioni, da parte delle grandi multinazionali, ha indotto imprese commerciali sempre più numerose e le più varie, a pensarla ed utilizzarla non solo come semplice vetrina delle proprie attività, ma come vera e propria opportunità di incrementare il proprio business. In Second Life, infatti, lo sviluppo è verso una sempre e maggiore duplicazione e interdipendenza tra mondo virtuale e modo reale; cosa, questa, fino ad oggi immaginata solo dagli scrittori di fantascienza. Come nel mondo reale, ogni acquisto di un bene o di un servizio, in Second Life, prevede il pagamento virtuale con una moneta anch’essa virtuale (il c.d. Dollars Linden) a scimmiottare la vita reale. Sennonché oggi, forse anche per la presenza di servizi e beni sempre più complessi (come nel caso d’aziende come la Telecom che in S.L. fornisce un sistema di comunicare comprendente un telefonino virtuale) si sono create strutture (come la Banca d’Italia SL, o intermediari già operanti nella vita reale per gli scambi di beni come Ebay o per i pagamenti come PayPal) per consentire lo scambio nel mondo reale dei Linden Dollars con beni e moneta reali.

La nascita di una tale complessità e, soprattutto, dell’interrelazione tra il virtuale ed il reale, sta inducendo tutti gli operatori interessati ad interrogarsi e a valutare la necessità di regole e norme.

Il compito che ci si accinge a fare con questo breve lavoro, pensato sotto forma di brevi saggi con cui analizzare i vari fenomeni, è capire come sono (e dovranno essere) tassate queste nuove forme (di circolazione e creazione) di ricchezza. Trovare, in altre parole, nuove soluzioni, a partire dallo stato dell’arte, per “traghettare” il potere impositivo degli stati (mantenendone e preservandone, nello stesso tempo, le fonti di reddito) da un sistema economico-legislativo pensato e strutturato su un’economia basata sulla circolazione di beni e moneta tangibili, in un nuovo mondo in cui la nuova economia è fondata sulle informazioni [7] o, a dirla per metafora, quando l’economia dell’atomo si trasforma in quella [8] dei bit?

Diversi sono i problemi a cui trovare soluzioni; primo tra tutti se e come tassare i servizi d’accesso ad internet, per la difficoltà di determinare, in quei servizi, un valore aggiunto da sottoporre a tassazione e anche perché, i servizi forniti dagli internet società, nulla hanno a che vedere con quelli distribuiti dalle società di servizi delle telecomunicazioni.

Internet, come appresso sarà chiarito, per quanto utilizza la struttura delle telecomunicazioni di uno stato (o meglio di più stati), non comporta telecomunicazioni in senso stretto [9].

In sintesi, si tenterà di fornire indicazioni su ciò che avviene attraverso la rete e, proprio perchè foriero di creare ricchezza, se è necessario tassarlo secondo la prospettiva del legislatore dell’era pre-internet o se è arrivato il tempo di pensare ad un nuovo sistema di tassazione il cui impianto teorico normativo dovrà inquadrasi in una nuova branca del diritto tributario, il c.d. diritto tributario telematico [10].

Fino ad oggi, tutte le legislazioni nazionali (non solo dal punto di vista del Diritto Tributario) hanno affrontato il fenomeno internet, mutuando una sua prima regolamentazione dalle norme proprie del c.d. commercio a distanza [11] ben presente nelle legislazioni nazionale sin dalla nascita del capitalismo stesso o dall’utilizzo della c.d. lex mercatoria. Si è cercato, nello stesso tempo, in questi tentativi, di coniugare, perché non sempre coincidente, la tutela degli utilizzatori e frequentatori di questa nuova realtà (orami evolutasi da semplice strumento di comunicazione, anche per gli esponenziali sviluppi economici) con la necessità di tassare i vari redditi prodotti (tramite internet e/o dalle singole operazioni che in tale ambiente sono realizzate), scongiurando il pericolo di far morire sul nascere questo nuovo mercato che è subito stato percepito come nuova linfa vitale per quello c.d. tradizionale.

Oltre che individuare una nuova sintassi logica giuridica per l’interpretazione di questi nuovi fenomeni rilevanti giuridicamente, perché ipoteticamente produttrici di reddito e, quindi, tassabili; occorre, affinché si possa parlare di un sistema di norme definibile come Diritto Tributario Telematico, un insieme almeno coordinato di disposizioni che siano in grado di seguire le transazioni commerciali tassabili nel loro inarrestabile viaggio attraverso la rete mondiale creando un sistema di regole sicuro riferimento per il giurista e per l’operatore del diritto in generale.

La soluzione del problema, proprio per la natura stessa d’internet (che presuppone l’impossibilità di imbrigliarlo in confini e barrire nazionali e può rendere del tutto immateriale sia le possibili transazioni sia gli stessi soggetti) ha da subito visto coinvolti, attraverso una regolamentazione indiretta, organismi sovranazionali[12].

Questi tentativi hanno subito chiarito che, allo stato dell’arte, mancando un sistema organico applicabile indifferentemente in tutti gli Ordinamenti Statali, resta in ogni caso necessario l’utilizzo di diverse fonti normative, in chiave ermeneutica, per la comprensione e regolamentazione complessiva dei vari fenomeni di questa nuova realtà denominata internet; con il conseguente problema della risoluzione dei vari conflitti che l’utilizzo di fonti differenti crea come, non ultimo, la risoluzione dei problemi in caso di loro coesistenza.

La riflessione non potrà essere (sia per la natura dello scritto sia per la complessità dell’argomento) né esaustiva né dettagliata. E’ un modesto contributo al tentativo di rispondere alle difficoltà (ancor prima) culturali che il giurista, per essere uno degli interpreti della realtà in cui vive, è chiamato a compiere per capire e, soprattutto, interpretare i nuovi fenomeni sociali. Questo al fine di sussumerli nella norma applicabile o dare qualche indicazione per crearne di nuove sia nel caso di conflitto sia per inquadrarli nell’ordinamento generale e, nello specifico e per quanto di mia competenza, per capirne e valutarne le implicazioni per il Diritto Tributario.

Lavoro immane e di non facile soluzione (per questo quanto scritto deve essere inteso come semplice appunto per future e più complesse riflessioni) per la natura stessa del fenomeno. Basta considerare, per esempio, che l’esistenza stessa di uno Stato è strettamente connaturata (così ci hanno insegnato i costituzionalisti eredi della cultura giuridica greco-romana e fatto pagare le sanguinose guerre dell’ottocento) all’esistenza di uno spazio fisico racchiuso entro confini tangibili cosa, questa, che un fenomeno internet come Second Life mette anche culturalmente in dubbio.

La cultura giuridica di scuola anglosassone [13], da questo punto di vista, è più facilitata nel recepire dalla vita quotidiana elementi da poi sussumere nel mondo giuridico attraverso le c.d. rule of law. Il giurista nostrano [14], figlio della cultura greco-romana (e, soprattutto, per la nostra matrice codicistica più recente, quella francese) deve, altresì, compiere un altro sforzo per rimodellare vecchi istituti alla nuova realtà. Sforzo, che passa prima dall’analisi delle esperienze maturate nel sistema di Common Law e poi, dopo averli filtrati nel nostro sistema codicistico, interpretarli alla luce degli istituti esistenti fino a spingersi (fornendo indicazioni al legislatore) a crearne dei nuovi che meglio consentono, alle nuove realtà giuridiche [15], di integrarsi negli ordinamenti esistenti.

Questo c.d. “mercato globale”, con il non essere più un luogo fisico in cui la domanda e l’offerta (governati dalle leggi nazionali e dalle convenzioni tra Stati) s’incontrano, ma un luogo non luogo (il cyberspazio, per l’appunto) in cui, in un contesto trasnazionale, le transazioni possono avvenire senza che fra l’offerente ed il compratore vi sia mai alcun contatto fisico, ha necessità sia di forme di controllo (altro aspetto in cui si manifesta lo Stato) sia di regole che sono cogenti senza recidere sul nascere questa nuova realtà e, magari, anche incentivanti per il loro utilizzo da parte di chiunque e, nello specifico, per il mercato c.d. tradizionale.

In questo scritto, dalla prospettiva del Diritto Tributario, si analizzerà il problema di come determinare e/o in seguito tassare il reddito prodotto direttamente o indirettamente da internet. Tenendo ben presente che se è pur vero che rappresenta il c.d. futuro nuovo mondo virtuale, fortunatamente è abitato da visitatori che ne utilizzano i suoi frutti, come il denaro, nel mondo in cui viviamo tutti noi e lì, dove c’è produzione di reddito sorge il problema della sua tassazione.

Lo Stato, qualsiasi Stato, non può rinunciarvi ed anzi ha l’obbligo costituzionalmente garantito (e dalle convenzioni internazionali riconosciuto) di tassarlo [16] per assolvere quegli scopi solidaristici su cui fonda la sua stessa esistenza [17], anche perché, pur “virtuali”, le varie transazioni producono i loro effetti nel mondo reale, governato da leggi reali e questo, alla fine dei conti, è il dato che direttamente dovrà interessare al legislatore

Come in seguito si evidenzierà, gran parte delle disposizioni sono contenute in numerose leggi speciali ed in varie norme che trasversalmente attingono a tutte le branche del diritto e, soprattutto, a quello d’Organismi sovranazionali.



[1] Con questo termine s’indica il fenomeno di crescita progressiva delle relazioni e degli scambi di diverso tipo a livello mondiale in diversi ambiti osservato a partire dalla fine del XX secolo. Con questo termine, sebbene ci si riferisca prevalentemente agli aspetti economici delle relazioni fra popoli e grandi aziende, il fenomeno va inquadrato anche nel contesto dei cambiamenti sociali, tecnologici e politici, e delle complesse interazioni su scala mondiale che, soprattutto a partire dagli anni ottanta, in questi ambiti hanno subito una consistente accelerazione.

Fonte http://it.wikipedia.org/wiki/Globalizzazione

[2] Schema di denominazione uniforme per localizzare le risorse sul Web (ad es. gli URL), i Protocolli, per accedere alle risorse denominate sul Web (ad es., HTTP) e l’Ipertesto (o, hyperlink), per una facile navigazione tra le risorse (ad es., HTML) di cui appresso cercheremo di fornire gli elementi minimi di comprensione sul suo funzionamento.

[3] Per l’origine del nome consultare http://it.wikipedia.org/wiki/Internet#L.27origine_del_nome, mentre, per quello che può interessare al lettore di questo scritto, sinteticamente, si può azzardare una prima definizione definendolo come l’insieme dei computer presenti al mondo interconnessi tra loro.

[4] Termine oggi utilizzato per indicare il mondo virtuale d’internet coniato dallo scritto di fantascienza canadese W. Gibson, nel 1982, che per primo lo creò nel suo breve racconto “La notte che bruciammo Chrome “sulla rivista Omnè.

[5] Per come meglio descriveremo nel capitolo successivo.

[6] Uno delle varie realizzazioni del nuovo progetto sorto per far sì che la rete diventi patrimonio e creazione diretta degli stessi utilizzatori e senza alcuna mediazione. In particolare questo fenomeno, nato dal Linden Lab di San Francisco nel 2003 è una rappresentazione, prima nata per gioco ma che continua a prendere vita propria, di un mondo virtuale o metamondo in tre dimensioni in cui, ad oggi, vive già circa sei milioni d’utenti.

[7] Ritornando a Second Life, sono già nate correnti di pensiero che propongono di tassare i guadagni in Linden Dollars.

[8] Secondo la ormai celebre metafora di N. Negroponte.

[9] Per telecomunicazioni si definisce, convenzionalmente, l’insieme di strumenti utili alla trasmissione di segnali a distanza, allo scopo di comunicare.

[10] Intendendo con questo un diritto tributario che rielaborando i principi e le norme concernenti e l’imposizione e la riscossione dei tributi propri di uno stato, li coordina con i rapporti giuridici che vengono a formarsi tra quei soggetti che operando su internet in maniera più o meno prevalente (per la loro attività d’impresa o no) ed utilizzando l’insieme interconnesso d’elaboratori elettronici, sia computer sia mainframe e/o reti di collegamento le più varie (telefoniche o a fibre ottiche ecc), producono reddito.

[11] Uno dei primi tentativi, infatti, lo si trova nel rapporto, datato 1978, del Comité à l’Egard des Consumateurs dell’OCDE.

[12] OCSE, CEE ecc

[13] Vedi in sintesi sua struttura su http://it.wikipedia.org/wiki/Common_law

[14] Vedi, in estrema sintesi, concetto su http://it.wikipedia.org/wiki/Civil_law

[15] Sul meccanismo dell’interpretazione spunti di riflessione interessanti su A. Giuliani ed altri “ L’interpretazione della norma civile” da Giuffré

[16] Osserva W. Maccario in www.filodiritto.com/diritto/pubblico/tributario/tassazioneecommercemaccario.htm come “L’analisi dei profili fiscali d’Internet rende necessario riconsiderare alcuni dei capisaldi del diritto fiscale internazionale, per valutare se e in quale misura siano ancora validi e indicativi alla luce del nuovo scenario tecnologico. in particolare.. il principio della sovranità fiscale, il principio della residenza del contribuente e quello della fonte del reddito.”

[17] Fedele: “ Appunti dalle lezioni di diritto tributario”Giappichelli, Torino, 2003.