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Banca d’Italia vara le nuove procedure di valutazione dell’idoneità degli esponenti bancari

scorci marittimi
Ph. Cinzia Falcinelli / scorci marittimi

Abstract

Le Disposizioni sono volte a disciplinare gli aspetti procedurali relativi alla valutazione, da parte degli intermediari e di Banca d’Italia, dell’idoneità degli esponenti bancari.

 

Le nuove Disposizioni

Con provvedimento dello scorso 4 maggio, Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche. Il Provvedimento si applica anche a intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento ed ai sistemi di garanzia dei depositanti, ed altresì a Bancoposta e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Le Disposizioni sono volte a disciplinare, in linea con il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169, ed in attuazione dell’articolo 26 del TUB, gli aspetti procedurali relativi alla valutazione, da parte dell’Authority, dell’idoneità degli esponenti e gli adempimenti ad essi collegati da parte degli intermediari.

Come specificato nel D.M. 169/2020, si considerano “esponenti aziendali” i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, i componenti del collegio sindacale, il direttore generale e, per alcuni aspetti – ed è stata questa una delle novità del Decreto –   anche i responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (tra i quali anche i responsabili antiriciclaggio). Essi devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario. Sarà innanzitutto quest’ultimo a dover garantire che i requisiti e i criteri siano rispettati, e non solo al momento della nomina dell’esponente, ma per tutta la durata dell’incarico. Anche perché, lo si ricorda, la responsabilità (con tutto quello che ne consegue), di individuare esponenti idonei e assicurare un’adeguata composizione quali-quantitativa degli organi di amministrazione, rimane in capo all’intermediario stesso.

Nella valutazione degli esponenti aziendali, Banca d’Italia riveste un ruolo fondamentale. È all’Autorità di vigilanza che devono essere notificati, come noto, tutti i documenti comprovanti l’idoneità dei componenti, sulla base dei quali l’organo competente dell’intermediario abbia condotto l’analisi dei requisiti.

Le Disposizioni si occupano di regolare questi aspetti, esse sono strutturate in III Sezioni: la prima reca le regole di carattere generale, la seconda gli aspetti procedurali e la terza le norme transitorie e finali. È importante chiarire che per le banche significative restano fermi i compiti e le funzioni della Banca Centrale Europea in materia di idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali. Sarebbe stato forse opportuno inserire la precisazione, come richiesto dall’ABI in sede di consultazione, che tali soggetti siano tenuti a trasmettere solo alla BCE le informazioni relative al processo di verifica dei requisiti, vista anche la recente attivazione, da parte dell’Authority europea, del portale IMAS, nel quale saranno gestite le procedure c.d. fit and proper.

Le Disposizioni di Banca d’Italia entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2021 e si applicheranno: alle nomine effettuate successivamente al 1° luglio 2021; nonché a sospensioni, rinnovi, supplenze successivi a tale data e riguardanti nomine effettuate dopo l’entrata in vigore del D.M. 169/2020.