Cassazione Civile: autovettura, cellulare e fax quali elementi (non) identificativi della dipendenza aziendale
Secondo la Corte, infatti: “la dotazione di un’autovettura e di un cellulare aziendale prescindono dal collegamento con un dato luogo, mentre il fax, da solo, è dotazione veramente troppo esigua … per identificare nell’abitazione … una dipendenza aziendale”.
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile - L, Sentenza 30 luglio 2012, n.13594) La Corte, chiamata a decidere su ricorso per regolamento di competenza (ai fini della valutazione della competenza del giudice del lavoro o dell’autorità ordinaria), promosso da una ex dipendente della regione Sardegna, che svolgeva l’attività di responsabile commerciale presso la propria abitazione, ha chiarito che l’interpretazione estensiva del concetto di dipendenza cui fa riferimento l’articolo 413 c.p.c. ( “il concetto di dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore deve essere interpretato in senso estensivo come articolazione della organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora (addetto), che può anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell’attività lavorativa”), non può spingersi sino ad identificare la dipendenza con un luogo in ragione del fatto che al lavoratore siano stati assegnati un’autovettura aziendale, un cellulare e un fax.
Secondo la Corte, infatti: “la dotazione di un’autovettura e di un cellulare aziendale prescindono dal collegamento con un dato luogo, mentre il fax, da solo, è dotazione veramente troppo esigua … per identificare nell’abitazione … una dipendenza aziendale”.
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile - L, Sentenza 30 luglio 2012, n.13594)