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Cassazione Civile: caro giornalista attenzione alle domande che fai, potresti essere corresponsabile di diffamazione e pagare i danni

Essendo già superato “l’ambiguo concetto di neutralità e ambiguità” degli intervistatori, questi, nelle interviste, non devono concorrere a dar luogo alla portata diffamatoria dell’intervista, considerata in maniera complessiva come prodotto giornalistico e dunque come interazione tra due persone sia “in relazione al tenore delle singole domande poste, o del loro complessivo contesto, od ai commenti od alle premesse alle medesime od alle modalità stesse della loro formulazione o struttura”, diversamente, non saranno esenti da corresponsabilità nell’intervista ad un’altra persona.

È quanto stabilito dalla Cassazione che ha condannato, in via definitiva, il giornalista del Quotidiano Il Foglio Andrea Marcenaro e l’ex Giudice Costituzionale Romano Vaccarella, al risarcimento dei danni morali, in favore del pool di Mani pulite, per un’intervista nella quale si sosteneva l’esistenza di processi mediatici “per conseguire cospicui risarcimenti pecuniari per le pretese diffamazioni del loro operato di pm”.

“La consecuzione, la suggestività, l’articolazione di artifici dialettici o retorici nella formulazione delle domande o delle premesse o dei commenti possono essere”, continua la Corte, addirittura considerate come fatti idonei di per sé a determinare la lesione dell’altrui onore e reputazione.

L’intervistatore, in questa circostanza, è considerabile, a pieno titolo, coautore del contenuto totale dell’articolo, condividendone le tesi e “anzi contribuendo con la sua condotta al consolidamento del risultato o del contenuto diffamatorio, ovvero, se non aderendovi in modo espresso, contribuendo scientemente con la sua condotta alla percezione del senso impressovi dall’intervistato”.

I giornalisti, dunque, nelle interviste, devono evitare di rivolgere domande “allusive, suggestive e provocatorie”, oltre che funzionali a risposte diffamatorie e corredate da valutazioni personali.

In conclusione, secondo la Cassazione, non si può certo pretendere che un giornalista mantenga “un atteggiamento asettico e sterile dinanzi a quanto riportato” quasi come fosse un mero “trascrittore delle risposte altrui”, perché da questo deriverebbe una “inammissibile serie di limitazioni alla manifestazione del pensiero, se non proprio atteggiamenti francamente censori”, tuttavia, l’atteggiamento tenuto dai giornalisti, in una intervista, è fondamentale ai fini della valutazione dell’esistenza o meno della corresponsabilità.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 17 giugno 2013, n. 15112)

Essendo già superato “l’ambiguo concetto di neutralità e ambiguità” degli intervistatori, questi, nelle interviste, non devono concorrere a dar luogo alla portata diffamatoria dell’intervista, considerata in maniera complessiva come prodotto giornalistico e dunque come interazione tra due persone sia “in relazione al tenore delle singole domande poste, o del loro complessivo contesto, od ai commenti od alle premesse alle medesime od alle modalità stesse della loro formulazione o struttura”, diversamente, non saranno esenti da corresponsabilità nell’intervista ad un’altra persona.


È quanto stabilito dalla Cassazione che ha condannato, in via definitiva, il giornalista del Quotidiano Il Foglio Andrea Marcenaro e l’ex Giudice Costituzionale Romano Vaccarella, al risarcimento dei danni morali, in favore del pool di Mani pulite, per un’intervista nella quale si sosteneva l’esistenza di processi mediatici “per conseguire cospicui risarcimenti pecuniari per le pretese diffamazioni del loro operato di pm”.

“La consecuzione, la suggestività, l’articolazione di artifici dialettici o retorici nella formulazione delle domande o delle premesse o dei commenti possono essere”, continua la Corte, addirittura considerate come fatti idonei di per sé a determinare la lesione dell’altrui onore e reputazione.

L’intervistatore, in questa circostanza, è considerabile, a pieno titolo, coautore del contenuto totale dell’articolo, condividendone le tesi e “anzi contribuendo con la sua condotta al consolidamento del risultato o del contenuto diffamatorio, ovvero, se non aderendovi in modo espresso, contribuendo scientemente con la sua condotta alla percezione del senso impressovi dall’intervistato”.

I giornalisti, dunque, nelle interviste, devono evitare di rivolgere domande “allusive, suggestive e provocatorie”, oltre che funzionali a risposte diffamatorie e corredate da valutazioni personali.

In conclusione, secondo la Cassazione, non si può certo pretendere che un giornalista mantenga “un atteggiamento asettico e sterile dinanzi a quanto riportato” quasi come fosse un mero “trascrittore delle risposte altrui”, perché da questo deriverebbe una “inammissibile serie di limitazioni alla manifestazione del pensiero, se non proprio atteggiamenti francamente censori”, tuttavia, l’atteggiamento tenuto dai giornalisti, in una intervista, è fondamentale ai fini della valutazione dell’esistenza o meno della corresponsabilità.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 17 giugno 2013, n. 15112)