Cassazione Civile: più ispezioni della Gdf non ledono il diritto di difesa del contribuente
La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, ha respinto il ricorso presentato dal contribuente avverso la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato, con la quale confermava la decisione di primo grado del Tar della Toscana.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio IVA di Livorno notificava, a seguito di un’ispezione della Guardia di Finanza, alla società ricorrente avviso di accertamento per “ricavi non dichiarati e disconosciuti crediti posti in detrazione, con relativa determinazione dell’imposta sul valore aggiunto ed irrogazione di sanzioni”.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento, prima dinnanzi al Tar della Toscana e poi dinnanzi al Consiglio di Stato, per illegittimità delle operazioni di verifica alla base dell’accertamento.
Si asseriva, infatti, la violazione degli articoli 52 D.p.r. 633/72 e 33 D.p.r. 600/73 in virtù del fatto che gli accessi da parte della Guardia di Finanza erano stati due a distanza di tempo e che l’autorizzazione che era stata utilizzata per il primo accesso non poteva avere durata illimitata.
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso, affermando che l’autorizzazione rilasciata dal capo dell’Ufficio da cui dipendono i verbalizzanti, a norma dell’articolo 52 D.p.r. 633/72, non deve essere reiterata per ogni singolo accesso ispettivo “ben potendo essere la autorizzazione rilasciata in via preventiva per una pluralità di accessi ispettivi quando, come nella fattispecie, l’effettuazione della verifica per la sua complessità richieda più di un atto di questo tipo, non venendo per questo meno la unitarietà complessiva dell’operazione, né potendosi ravvisare una lesione dei diritti di difesa del contribuente”.
(Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, Sentenza 16 luglio 2013, n. 17357/2013)
La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, ha respinto il ricorso presentato dal contribuente avverso la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato, con la quale confermava la decisione di primo grado del Tar della Toscana.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio IVA di Livorno notificava, a seguito di un’ispezione della Guardia di Finanza, alla società ricorrente avviso di accertamento per “ricavi non dichiarati e disconosciuti crediti posti in detrazione, con relativa determinazione dell’imposta sul valore aggiunto ed irrogazione di sanzioni”.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento, prima dinnanzi al Tar della Toscana e poi dinnanzi al Consiglio di Stato, per illegittimità delle operazioni di verifica alla base dell’accertamento.
Si asseriva, infatti, la violazione degli articoli 52 D.p.r. 633/72 e 33 D.p.r. 600/73 in virtù del fatto che gli accessi da parte della Guardia di Finanza erano stati due a distanza di tempo e che l’autorizzazione che era stata utilizzata per il primo accesso non poteva avere durata illimitata.
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso, affermando che l’autorizzazione rilasciata dal capo dell’Ufficio da cui dipendono i verbalizzanti, a norma dell’articolo 52 D.p.r. 633/72, non deve essere reiterata per ogni singolo accesso ispettivo “ben potendo essere la autorizzazione rilasciata in via preventiva per una pluralità di accessi ispettivi quando, come nella fattispecie, l’effettuazione della verifica per la sua complessità richieda più di un atto di questo tipo, non venendo per questo meno la unitarietà complessiva dell’operazione, né potendosi ravvisare una lesione dei diritti di difesa del contribuente”.
(Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, Sentenza 16 luglio 2013, n. 17357/2013)