Cassazione Penale: omicidio del consenziente
Non sussistono, pertanto i presupposti per il riconoscimento dell’ipotesi disciplinata dall’articolo 579 Codice Penale, quando la particolare patologia psichica da cui è affetto il soggetto sia tale da incidere sulla piena e consapevole formazione del consenso alla propria eliminazione fisica; una conclusione del genere trova del resto conferma nel disposto del terzo comma dell’articolo 579 Codice Penale, che stabilisce l’applicazione delle disposizioni relative all’omicidio (articoli 575 -577 Codice Penale) ogni qual volta la manifestazione di volontà del consenziente debba ritenersi viziata in conseguenza di una presunzione legale o di specifici accertamenti di fatto.
Ne consegue che, in mancanza di elementi di prova chiari, univoci e convincenti della effettiva e consapevole volontà della persona di morire, deve essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e della percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa".
La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 28 marzo 2008, n. 13410: Omicidio del consenziente - Grave patologia psichica della vittima - Mancanza del presuppostoe).
Non sussistono, pertanto i presupposti per il riconoscimento dell’ipotesi disciplinata dall’articolo 579 Codice Penale, quando la particolare patologia psichica da cui è affetto il soggetto sia tale da incidere sulla piena e consapevole formazione del consenso alla propria eliminazione fisica; una conclusione del genere trova del resto conferma nel disposto del terzo comma dell’articolo 579 Codice Penale, che stabilisce l’applicazione delle disposizioni relative all’omicidio (articoli 575 -577 Codice Penale) ogni qual volta la manifestazione di volontà del consenziente debba ritenersi viziata in conseguenza di una presunzione legale o di specifici accertamenti di fatto.
Ne consegue che, in mancanza di elementi di prova chiari, univoci e convincenti della effettiva e consapevole volontà della persona di morire, deve essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e della percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa".
La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 28 marzo 2008, n. 13410: Omicidio del consenziente - Grave patologia psichica della vittima - Mancanza del presuppostoe).