Cassazione Penale: omicidio del consenziente

"Ai fini dell’applicazione dell’ipotesi prevista dall’articolo 579 Codice Penale (omicidio del consenziente), occorre che colui che provoca la morte si sostituisca all’aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l’iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva. Il delitto previsto dall’art. 579 c.p. presuppone quindi un consenso della vittima valido, senza riserve, serio, esplicito, non equivoco e attuale (Cass., Sez. I, 13 novembre 1970, n. 1155, TV. 116725; Cass., Sez. I, 7 aprile 1989, n. 2501, TV. 183423; Cass, Sez. 1,27 giugno 1991, n. 8128, TV. 187999; Cass., Sez. 1,6 febbraio 1998, n. 3147, TV. 210190).

Non sussistono, pertanto i presupposti per il riconoscimento dell’ipotesi disciplinata dall’articolo 579 Codice Penale, quando la particolare patologia psichica da cui è affetto il soggetto sia tale da incidere sulla piena e consapevole formazione del consenso alla propria eliminazione fisica; una conclusione del genere trova del resto conferma nel disposto del terzo comma dell’articolo 579 Codice Penale, che stabilisce l’applicazione delle disposizioni relative all’omicidio (articoli 575 -577 Codice Penale) ogni qual volta la manifestazione di volontà del consenziente debba ritenersi viziata in conseguenza di una presunzione legale o di specifici accertamenti di fatto.

Ne consegue che, in mancanza di elementi di prova chiari, univoci e convincenti della effettiva e consapevole volontà della persona di morire, deve essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e della percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa".

La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 28 marzo 2008, n. 13410: Omicidio del consenziente - Grave patologia psichica della vittima - Mancanza del presuppostoe).

"Ai fini dell’applicazione dell’ipotesi prevista dall’articolo 579 Codice Penale (omicidio del consenziente), occorre che colui che provoca la morte si sostituisca all’aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l’iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva. Il delitto previsto dall’art. 579 c.p. presuppone quindi un consenso della vittima valido, senza riserve, serio, esplicito, non equivoco e attuale (Cass., Sez. I, 13 novembre 1970, n. 1155, TV. 116725; Cass., Sez. I, 7 aprile 1989, n. 2501, TV. 183423; Cass, Sez. 1,27 giugno 1991, n. 8128, TV. 187999; Cass., Sez. 1,6 febbraio 1998, n. 3147, TV. 210190).

Non sussistono, pertanto i presupposti per il riconoscimento dell’ipotesi disciplinata dall’articolo 579 Codice Penale, quando la particolare patologia psichica da cui è affetto il soggetto sia tale da incidere sulla piena e consapevole formazione del consenso alla propria eliminazione fisica; una conclusione del genere trova del resto conferma nel disposto del terzo comma dell’articolo 579 Codice Penale, che stabilisce l’applicazione delle disposizioni relative all’omicidio (articoli 575 -577 Codice Penale) ogni qual volta la manifestazione di volontà del consenziente debba ritenersi viziata in conseguenza di una presunzione legale o di specifici accertamenti di fatto.

Ne consegue che, in mancanza di elementi di prova chiari, univoci e convincenti della effettiva e consapevole volontà della persona di morire, deve essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e della percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa".

La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 28 marzo 2008, n. 13410: Omicidio del consenziente - Grave patologia psichica della vittima - Mancanza del presuppostoe).