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Cassazione Sezioni Unite: immobile del fallito pignorato? il contratto di locazione si rinnova comunque

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito un’importante questione relativa alla possibilità di rinnovo automatico del contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un immobile sottoposto a pignoramento, nel caso in cui il locatore sia successivamente fallito.

I Giudici, esaminando la questione, hanno elaborato il seguente principio di diritto:

in tema di locazione di immobili, “la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza contrattuale, per il mancato esercizio da parte del locatore della facoltà di diniego della rinnovazione stessa costituisce un effetto automatico che scaturisce  direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale”.

Per tale motivo, in caso di pignoramento dell’immobile e di successivo fallimento del locatore, non è necessaria l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione prevista dal secondo comma dell’articolo 560 del Codice di Procedura Civile.

La corte ha chiarito che l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione è funzionale all’esercizio della custodia e che è necessaria” quando si tratta di adottare le misure più vantaggiose relative alle gestione temporanea del bene all’interno della procedura esecutiva”.

Ma tale autorizzazione risulta, al contrario, superflua quando la rinnovazione tacita derivi direttamente dalla legge (in particolare gli articoli 28 e 29 della legge n. 392/1978), la quale rende irrilevante la disdetta del locatore se non giustificata dal ricorrere delle cause specificamente indicate dall’articolo 29 della citata legge, quali motivi legittimi di diniego della rinnovazione.

La Corte ha quindi, accogliendo il ricorso, ha confermato l’avvenuta rinnovazione del contratto di locazione  non essendo necessaria l’autorizzazione del Giudice.

Per la lettura integrale del testo della sentenza di rinvia al sito della Corte di Cassazione

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, sentenza 16 maggio 2013, n.11830)

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito un’importante questione relativa alla possibilità di rinnovo automatico del contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un immobile sottoposto a pignoramento, nel caso in cui il locatore sia successivamente fallito.

I Giudici, esaminando la questione, hanno elaborato il seguente principio di diritto:

in tema di locazione di immobili, “la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza contrattuale, per il mancato esercizio da parte del locatore della facoltà di diniego della rinnovazione stessa costituisce un effetto automatico che scaturisce  direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale”.

Per tale motivo, in caso di pignoramento dell’immobile e di successivo fallimento del locatore, non è necessaria l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione prevista dal secondo comma dell’articolo 560 del Codice di Procedura Civile.

La corte ha chiarito che l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione è funzionale all’esercizio della custodia e che è necessaria” quando si tratta di adottare le misure più vantaggiose relative alle gestione temporanea del bene all’interno della procedura esecutiva”.

Ma tale autorizzazione risulta, al contrario, superflua quando la rinnovazione tacita derivi direttamente dalla legge (in particolare gli articoli 28 e 29 della legge n. 392/1978), la quale rende irrilevante la disdetta del locatore se non giustificata dal ricorrere delle cause specificamente indicate dall’articolo 29 della citata legge, quali motivi legittimi di diniego della rinnovazione.

La Corte ha quindi, accogliendo il ricorso, ha confermato l’avvenuta rinnovazione del contratto di locazione  non essendo necessaria l’autorizzazione del Giudice.

Per la lettura integrale del testo della sentenza di rinvia al sito della Corte di Cassazione

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, sentenza 16 maggio 2013, n.11830)