Art. 1106
Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, può essere formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune [Codice civile 918, 1107, 1138, 2257].
Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore [Codice civile 1129].
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