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Art. 1105

Amministrazione

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune [Codice civile 1101, 2257].

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente [Codice civile 918, 920].

Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria [Codice civile 899]. Questa provvede in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737] e può anche nominare un amministratore [Codice della navigazione 261, 872].

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