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Art. 1104

Obblighi dei partecipanti

Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie [Codice civile 1101] per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto [Codice civile 882, 888, 1070, 1118, 1128; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 63].

La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.

Il cessionario del partecipante è tenuto in solido [Codice civile 1292] con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

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