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Art. 1103

Disposizione della quota

Ciascun partecipante può disporre del suo diritto [Codice civile 1059, 1104] e cedere ad altri il godimento della cosa [Codice civile 1102] nei limiti della sua quota [Codice civile 1101, 1113; Codice della navigazione 873].

Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI [Codice civile 1108, 2808, 2825].

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