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Art. 1113

Intervento nella divisione e opposizioni

I creditori e gli aventi causa da un partecipante [Codice civile 1103] possono intervenire nella divisione [Codice di procedura civile 105, 267] a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione [Codice di procedura civile 784] anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria [Codice civile 2901] o dell’azione surrogatoria [Codice civile 2900].

Nella divisione che ha per oggetto beni immobili [Codice civile 1350, n. 11], l’opposizione, per l’effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda [Codice civile 2685].

Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale [Codice civile 1506, 2825].

Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione [Codice civile 737].

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