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Art. 232

Presunzione di concepimento durante il matrimonio

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento [Codice civile 117], dello scioglimento [Codice civile 149] o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale [Codice civile 151], o dalla omologazione di separazione consensuale [Codice di procedura civile 711], ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

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