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Art. 2515

Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa [Codice civile 2292, 2314, 2326, 2453, 2463, 2521, n. 2, 2567].

L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico [Codice civile 2511, 2545-quater].

[Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a mutualità prevalente.]

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