Art. 2521
Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico [Codice civile 14, 1350, n. 13, 2328, 2463, 2643, n. 10, 2699, 2725].
L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.
L’atto costitutivo [Codice civile 2540] deve indicare [Codice civile 2295]:
1) il cognome e il nome o la denominazione [Codice civile 2515], il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio [Codice civile 43] o la sede [Codice civile 2250], la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio [Codice civile 2524], i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale [Codice civile 2525];
5) il valore attribuito ai crediti [Codice civile 2255] e ai beni conferiti in natura [Codice civile 2324, 2643, n. 10];
6) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci [Codice civile 2528] e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
7) le condizioni per l’eventuale recesso [Codice civile 2532] o per la esclusione dei soci [Codice civile 2533];
8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni [Codice civile 2545-quater];
9) le forme di convocazione dell’assemblea [Codice civile 2363], in quanto si deroga alle disposizioni di legge [Codice civile 2538, 2540];
10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società [Codice civile 2542];
11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
13) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo [Codice civile 2328].
I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.