Art. 2545-terdecies
Insolvenza
(Testo in vigore fino al 31 agosto 2021)
In caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 105]. Le cooperative che svolgono attività commerciale [Codice civile 2195] sono soggette anche al fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
(Testo in vigore dal 1° settembre 2021)
In caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 105]. Le cooperative che svolgono attività commerciale [Codice civile 2195] sono soggette anche a liquidazione giudiziale.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.