Art. 2096

Assunzione in prova

Salvo diversa disposizione [delle norme corporative], l’assunzione del prestatore di lavoro [Codice civile 3, 2071] per un periodo di prova deve risultare da atto scritto [Codice civile 1350, n. 13, 2241, 2725].

L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto [Codice civile 1373], senza l’obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro [Codice civile 2120].

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