Art. 985
Miglioramenti
L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa [Codice civile 975, 986, 2811].
L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti [Codice civile 1150, 1592].
L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze [Codice civile 1176], può disporre che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia [Codice civile 1151, 1179; Codice di procedura civile 119].
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