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Capo I – Dell’usufrutto

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 978

Costituzione

L’usufrutto [Codice civile 1350, n. 2, 2025, 2352, 2643, n. 2, 2684, n. 2, 2810, n. 2, 2812] è stabilito dalla legge [Codice civile 324, 327, 540, 550, 581, 587, 636, 698, 1060] o dalla volontà dell’uomo [Codice civile 1350, n. 2]. Può anche acquistarsi per usucapione [Codice civile 1153, 1158].

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Art. 979

Durata

La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario [Codice civile 678, 698, 796, 2814].

L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni [Codice civile 11, 977].

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Art. 980

Cessione dell’usufrutto

L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata [Codice civile 326, 1002, 1024, 1265, 1350, n. 2, 2643, n. 2, 2810, n. 2], se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente [Codice civile 1292] obbligato con il cessionario verso il proprietario.

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Sezione II – Dei diritti nascenti dall’usufrutto

Art. 981

Contenuto del diritto di usufrutto

L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica [Codice civile 693, 986, 996, 1015, 1060, 1615, 2561].

Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo [Codice civile 1998].

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Art. 982

Possesso della cosa

L’usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso [Codice civile 1140] della cosa di cui ha l’usufrutto [Codice civile 678], salvo quanto è disposto dall’articolo 1002.

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Art. 983

Accessioni

L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa [Codice civile 817, 934, 1998].

Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi [Codice civile 1284] sulle somme impiegate [Codice civile 1005, 1009]. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.

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Art. 984

Frutti

I frutti naturali e i frutti civili [Codice civile 820, 821] spettano all’usufruttuario per la durata del suo diritto.

Se il proprietario e l’usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l’anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l’insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l’uno e l’altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.

Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell’usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.

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Art. 985

Miglioramenti

L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa [Codice civile 975, 986, 2811].

L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti [Codice civile 1150, 1592].

L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze [Codice civile 1176], può disporre che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia [Codice civile 1151, 1179; Codice di procedura civile 119].

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Art. 986

 Addizioni

L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa [Codice civile 981].

Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna [Codice civile 975, 1593].

Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa [Codice civile 934] e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti [Codice civile 985].

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Art. 987

Miniere, cave e torbiere

L’usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all’inizio dell’usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario.

Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l’usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell’usufrutto.

Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all’usufruttuario un’indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l’usufrutto.

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Art. 988

Tesoro

Il diritto dell’usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l’usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore [Codice civile 930, 932].

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Art. 989

Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

Se nell’usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto [Codice civile 892] destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione [Codice civile 990].

Circa il modo, l’estensione, l’ordine e l’epoca dei tagli, l’usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione [Codice civile 992, 993].

Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

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Art. 990

Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L’usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico [Codice civile 989, 1004].

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Art. 991

Alberi fruttiferi

Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all’usufruttuario, ma questi ha l’obbligo di sostituirne altri.

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Art. 992

Pali per vigne e per altre coltivazioni

L’usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione [Codice civile 989, 993].

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Art. 993

Semenzai

L’usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione [Codice civile 989, 992] per il tempo e il modo dell’estrazione e per la rimessa dei virgulti.

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Art. 994

Perimento delle mandre e dei greggi

Se l’usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l’usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge [Codice civile 816] ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo [Codice civile 1645].

Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all’usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

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Art. 995

Cose consumabili

Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta [Codice civile 1002].

Mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità [Codice civile 1258].

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Art. 996

Cose deteriorabili

Se l’usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco [Codice civile 981, 1003], l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate, e alla fine dell’usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano [Codice civile 1001].

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Art. 997

Impianti, opifici e macchinari

Se l’usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l’usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l’usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l’usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni [Codice civile 1004], il proprietario, al termine dell’usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.

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Art. 998

Scorte vive e morte

Le scorte vive [Codice civile 1641] e morte [Codice civile 1640] di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità [Codice civile 2163, 2169]. L’eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell’usufrutto.

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Art. 999

Locazioni concluse dall’usufruttuario

Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico [Codice civile 2699] o da scrittura privata di data certa [Codice civile 2704] anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto [Codice civile 1596, 1599].

Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno [Codice civile 954] e trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto [Codice civile 976, 1078].

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Art. 1000

Riscossione di capitali

Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto [Codice civile 1250, 1254, 1265], è necessario il concorso del titolare del credito [Codice civile 1188] e dell’usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all’altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti [Codice civile 1260].

Il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo d’investimento, provvede l’autorità giudiziaria.

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Sezione III – Degli obblighi nascenti dall’usufrutto

Art. 1001

Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto [Codice civile 996], salvo quanto è disposto dall’articolo 995.

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 1176].

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Art. 1002

Inventario e garanzia

L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano [Codice civile 982].

Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni [Codice di procedura civile 769, 777], previo avviso al proprietario. Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.

L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia [Codice civile 1003, 1179]. Dalla prestazione della garanzia [Codice civile 1015] sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori [Codice civile 324]. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto [Codice civile 796]; ma, qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.

L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.

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Art. 1003

Mancanza o insufficienza della garanzia

Se l’usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto [Codice civile 1002], si osservano le disposizioni seguenti:

gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all’usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione [Codice civile 1022] una casa compresa nell’usufrutto. L’amministrazione è affidata, con il consenso dell’usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall’autorità giudiziaria [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 59];

il danaro è collocato a interesse;

i titoli al portatore [Codice civile 2003] si convertono in nominativi [Codice civile 2021] a favore del proprietario con il vincolo dell’usufrutto [Codice civile 1999, 2025], ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall’autorità giudiziaria;

le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse.

In questi casi appartengono all’usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l’uso [Codice civile 996], il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L’usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

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Art. 1004

Spese a carico dell’usufruttuario

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario [Codice civile 990, 997].

Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione [Codice civile 1015, 1025, 1576].

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Art. 1005

Riparazioni straordinarie

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario [Codice civile 1004, 1006, 1150, 1576].

Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.

L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse [Codice civile 1284] delle somme spese per le riparazioni straordinarie [Codice civile 983, 1009].

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Art. 1006

Rifiuto del proprietario alle riparazioni

Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell’usufruttuario di farle eseguire a proprie spese [Codice civile 1005]. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell’usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l’usufruttuario ha diritto di ritenere l’immobile riparato [Codice civile 1011, 1152, 2756].

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Art. 1007

Rovina parziale di edificio accessorio

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l’edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.

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Art. 1008

Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario

L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito [Codice civile 1025].

Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.

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Art. 1009

Imposte e altri pesi a carico del proprietario

Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario [Codice civile 964], ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse [Codice civile 1284] della somma pagata [Codice civile 983, 1005].

Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto [Codice civile 1010].

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Art. 1010

Passività gravanti su eredità in usufrutto

L’usufruttuario di un’eredità [Codice civile 816] o di una quota di eredità [Codice civile 581] è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l’eredità stessa sia gravata [Codice civile 1009].

Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l’usufrutto, è in facoltà dell’usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell’usufrutto.

Se l’usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla quale l’usufruttuario deve corrispondergli l’interesse [Codice civile 1284] durante l’usufrutto, o può vendere una porzione dei beni soggetti all’usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.

Se per il pagamento dei debiti [Codice civile 752] si rende necessaria la vendita dei beni, questa è fatta d’accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all’autorità giudiziaria in caso di dissenso. L’espropriazione forzata deve seguire contro ambedue [Codice di procedura civile 102].

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Art. 1011

Ritenzione per le somme anticipate

Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’articolo 1009 e dal secondo comma dell’articolo 1010, l’usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta [Codice civile 1006, 1152].

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Art. 1012

Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù

Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario [Codice civile 1168, 1586].

L’usufruttuario può far riconoscere l’esistenza delle servitù a favore del fondo o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo [Codice civile 949, 1079]; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario [Codice di procedura civile 102, 106].

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Art. 1013

Spese per le liti

Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l’usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall’usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.

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Sezione IV – Estinzione e modificazioni dell’usufrutto

Art. 1014

Estinzione dell’usufrutto

Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979 [Codice civile 328], l’usufrutto si estingue [Codice civile 2651]:

1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni [Codice civile 954, 970, 1073, 1158, 1166, 2934, 2936];

2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona [Codice civile 1072, 1253];

3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito [Codice civile 1016, 2814].

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Art. 1015

Abusi dell’usufruttuario

L’usufrutto può anche cessare per l’abuso [Codice civile 2814] che faccia l’usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli [Codice civile 981] o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni [Codice civile 1004, 2814].

L’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l’usufruttuario dia garanzia [Codice di procedura civile 119], qualora ne sia esente [Codice civile 1002], o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l’obbligo di pagare annualmente all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinata.

I creditori dell’usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni [Codice civile 2900], offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l’avvenire [Codice di procedura civile 105, 267].

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Art. 1016

Perimento parziale della cosa

Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce [Codice civile 1014, n. 3], l’usufrutto si conserva sopra ciò che rimane [Codice civile 1018].

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Art. 1017

Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi

Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità [Codice civile 1019, 1020, 1128, 2742] dovuta dal responsabile del danno.

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Art. 1018

Perimento dell’edificio

Se l’usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l’usufruttuario ha diritto di godere dell’area e dei materiali [Codice civile 1016].

La stessa disposizione si applica se l’usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l’area e di valersi dei materiali, pagando all’usufruttuario, durante l’usufrutto, gli interessi [Codice civile 1284] sulla somma corrispondente al valore dell’area e dei materiali [Codice civile 1019, 2815, 2825].

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Art. 1019

Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario

Se l’usufruttuario ha provveduto all’assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità [Codice civile 1017, 1020, 1128, 2742] dovuta dall’assicuratore [Codice civile 1901].

Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l’usufruttuario non può opporsi. L’usufrutto in questo caso si trasferisce sull’edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell’usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest’ultima [Codice civile 1018, 2815, 2825].

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Art. 1020

Requisizione o espropriazione

Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse [Codice civile 834], l’usufrutto si trasferisce sull’indennità relativa [Codice civile 1017, 1019, 1128, 2742].

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