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Art. 1012

Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù

Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario [Codice civile 1168, 1586].

L’usufruttuario può far riconoscere l’esistenza delle servitù a favore del fondo o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo [Codice civile 949, 1079]; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario [Codice di procedura civile 102, 106].

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