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Art. 978

Costituzione

L’usufrutto [Codice civile 1350, n. 2, 2025, 2352, 2643, n. 2, 2684, n. 2, 2810, n. 2, 2812] è stabilito dalla legge [Codice civile 324, 327, 540, 550, 581, 587, 636, 698, 1060] o dalla volontà dell’uomo [Codice civile 1350, n. 2]. Può anche acquistarsi per usucapione [Codice civile 1153, 1158].

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