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Art. 1002

Inventario e garanzia

L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano [Codice civile 982].

Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni [Codice di procedura civile 769, 777], previo avviso al proprietario. Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.

L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia [Codice civile 1003, 1179]. Dalla prestazione della garanzia [Codice civile 1015] sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori [Codice civile 324]. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto [Codice civile 796]; ma, qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.

L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.

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