Art. 1001
Obbligo di restituzione. Misura della diligenza
L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto [Codice civile 996], salvo quanto è disposto dall’articolo 995.
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 1176].
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