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Art. 1001

Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto [Codice civile 996], salvo quanto è disposto dall’articolo 995.

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 1176].

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