x

x

Art. 1000

Riscossione di capitali

Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto [Codice civile 1250, 1254, 1265], è necessario il concorso del titolare del credito [Codice civile 1188] e dell’usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all’altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti [Codice civile 1260].

Il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo d’investimento, provvede l’autorità giudiziaria.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.