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Art. 999

Locazioni concluse dall’usufruttuario

Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico [Codice civile 2699] o da scrittura privata di data certa [Codice civile 2704] anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto [Codice civile 1596, 1599].

Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno [Codice civile 954] e trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto [Codice civile 976, 1078].

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