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Art. 998

Scorte vive e morte

Le scorte vive [Codice civile 1641] e morte [Codice civile 1640] di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità [Codice civile 2163, 2169]. L’eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell’usufrutto.

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