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Art. 997

Impianti, opifici e macchinari

Se l’usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l’usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l’usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l’usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni [Codice civile 1004], il proprietario, al termine dell’usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.

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