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Art. 980

Cessione dell’usufrutto

L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata [Codice civile 326, 1002, 1024, 1265, 1350, n. 2, 2643, n. 2, 2810, n. 2], se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente [Codice civile 1292] obbligato con il cessionario verso il proprietario.

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