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Art. 1015

Abusi dell’usufruttuario

L’usufrutto può anche cessare per l’abuso [Codice civile 2814] che faccia l’usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli [Codice civile 981] o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni [Codice civile 1004, 2814].

L’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l’usufruttuario dia garanzia [Codice di procedura civile 119], qualora ne sia esente [Codice civile 1002], o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l’obbligo di pagare annualmente all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinata.

I creditori dell’usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni [Codice civile 2900], offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l’avvenire [Codice di procedura civile 105, 267].

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