Art. 1014
Estinzione dell’usufrutto
Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979 [Codice civile 328], l’usufrutto si estingue [Codice civile 2651]:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni [Codice civile 954, 970, 1073, 1158, 1166, 2934, 2936];
2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona [Codice civile 1072, 1253];
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito [Codice civile 1016, 2814].
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