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Art. 986

 Addizioni

L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa [Codice civile 981].

Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna [Codice civile 975, 1593].

Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa [Codice civile 934] e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti [Codice civile 985].

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