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Art. 989

Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

Se nell’usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto [Codice civile 892] destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione [Codice civile 990].

Circa il modo, l’estensione, l’ordine e l’epoca dei tagli, l’usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione [Codice civile 992, 993].

Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

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