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Art. 1005

Riparazioni straordinarie

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario [Codice civile 1004, 1006, 1150, 1576].

Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.

L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse [Codice civile 1284] delle somme spese per le riparazioni straordinarie [Codice civile 983, 1009].

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