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Art. 983

Accessioni

L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa [Codice civile 817, 934, 1998].

Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi [Codice civile 1284] sulle somme impiegate [Codice civile 1005, 1009]. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.

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