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Art. 2611

Cause di scioglimento

Il contratto di consorzio si scioglie:

1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata [Codice civile 2603, n. 1, 2604];

2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo [Codice civile 2603, n. 1];

3) per volontà unanime dei consorziati [Codice civile 2604, 2607];

4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’articolo 2606, se sussiste una giusta causa;

5) per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge [Codice civile 2619];

6) per le altre cause previste nel contratto.

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