Art. 2611
Cause di scioglimento
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata [Codice civile 2603, n. 1, 2604];
2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo [Codice civile 2603, n. 1];
3) per volontà unanime dei consorziati [Codice civile 2604, 2607];
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge [Codice civile 2619];
6) per le altre cause previste nel contratto.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.