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Art. 2612

Iscrizione nel registro delle imprese

Se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi [Codice civile 2618, 2619], un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese [Codice civile 2188] del luogo dove l’ufficio ha sede [Codice civile 2626].

L’estratto deve indicare:

1) la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio;

2) il cognome e il nome dei consorziati;

3) la durata del consorzio [Codice civile 2604];

4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri [Codice civile 2613, 2615];

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati [Codice civile 2607, 2642].

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