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Art. 2745

Fondamento del privilegio

Il privilegio [Codice civile 499, 1232, 1263, 1955, 2034, 2741] è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 234; Codice della navigazione 551]. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata [Codice civile 2775] alla convenzione delle parti [Codice civile 2766]; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità [Codice civile 2762, 2810].

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