x

x

Art. 2750

Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali

I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull’aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione [Codice della navigazione 548, 1022].

Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.