Art. 2761
Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto [Codice civile 1678, 2951] e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui [Codice civile 1689, 1702].
I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato [Codice civile 1703] hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato [Codice civile 1720, 1721, 1740, 1860].
I crediti derivanti dal deposito [Codice civile 1767, 1781, 1866] o dal sequestro convenzionale [Codice civile 1802] a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’articolo 2756 [Codice civile 2742, 2797; Codice di procedura civile 502].