Art. 2782
Concorso di crediti egualmente privilegiati
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo [Codice civile 2751, 2778, n. 4].
La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito [Codice civile 2777, 2780].
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