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Art. 2003

Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo [Codice civile 1003, 1994, 1995].

Il possessore del titolo al portatore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo [Codice civile 1836, 1889, 1992, 1993, 1999, 2831].

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