Art. 1054
Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall’altro contraente il passaggio senza alcuna indennità [Codice civile 841, 1053].
La stessa norma si applica in caso di divisione [Codice civile 1111].
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