Art. 338

Condizioni imposte alla madre superstite

[Il padre può per testamento [Codice civile 587], per atto pubblico [Codice civile 2699] o per scrittura privata autenticata [Codice civile 2703] stabilire condizioni alla madre superstite per l’educazione dei figli [Codice civile 147, 317] e per l’amministrazione dei beni.

La madre, che non voglia accettare le condizioni, può domandare di essere dispensata dall’osservanza di esse; e il tribunale provvede in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], assunte informazioni e sentito il pubblico ministero e, se possibile, i parenti sino al terzo grado [Codice civile 76].]

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