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Art. 592

Figli nati fuori del matrimonio riconosciuti o riconoscibili

Se vi sono discendenti legittimi, i figli nati fuori del matrimonio, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata [Codice civile 258, 269] , non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge [Codice civile 574, 627] .

I figli nati fuori del matrimonio riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall’articolo 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

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