x

x

Art. 593

Figli naturali non riconoscibili

[Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili [Codice civile 251], la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall’articolo 279, non possono singolarmente ricevere per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi. L’eccedenza è ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere più del terzo dell’eredità.

Se al testatore sopravvive il coniuge [Codice civile 581], i figli non riconoscibili non possono ricevere più del terzo dell’eredità. L’eccedenza è attribuita al coniuge.

I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili [Codice civile 574].

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e 252, terzo comma [Codice civile 580].]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.