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Art. 1565

Sospensione della somministrazione

Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità [Codice civile 1455, 1460], il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto [Codice civile 1459] senza dare congruo preavviso [Codice civile 1845].

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