Art. 1565
Sospensione della somministrazione
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità [Codice civile 1455, 1460], il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto [Codice civile 1459] senza dare congruo preavviso [Codice civile 1845].
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