Art. 1567
Esclusiva a favore del somministrante
Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva [Codice civile 1341] a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto [Codice civile 1743].
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